Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica, nel rispetto del pluralismo e delle diverse tendenze in atto, riconosce l'elevato valore culturale e sociale dell'architettura, elemento fondamentale della storia della Nazione, forma di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini, patrimonio per le nuove generazioni.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e conformemente agli orientamenti e agli indirizzi dell'Unione europea in materia di sviluppo sostenibile e di qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, detta princìpi fondamentali e norme per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura tradizionale nella prospettiva di conservazione del patrimonio architettonico italiano e della promozione di un nuovo rinascimento urbano.